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![]() Anonimo Utente non registrato 11/11/2005 15:04:35 |
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![]() claistron Staff 10230 interventi 11/11/2005 19:28:27 | ![]() Il contratto stabilito tra due parti private non può obbligare il condominio ad accettare clausole stipulate tra le parti. Si tratta dunque di valutare se l'intervento effettuato nel caso di specie alteri o meno il decoro architettonico dello stabile, tenendo presente che deve ritenersi lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni ad una utilità (quale può essere quella derivante dalla protezione delle persone o cose da eventuali intrusioni) la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità (cfr. C. Cass., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474). Ricorrendo queste ultime condizioni (e posto che non occorre deliberazione assembleare in merito ai sensi dell'art. 1102 c.c.) l'apposizione delle inferriate alle finestre da parte dei condomini del piano terreno dovrebbe ritenersi lecita. Viceversa, qualora si ritenga che difettino tali condizioni, l'Amministratore, previa deliberazione assembleare in tal senso, potrebbe agire giudizialmente ai sensi dall'art. 1102 C.C. . E' pur vero che se un articolo del Regolamento di condominio vietasse "in modo tassativo" le "innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in via diretta o indiretta le parti comuni" e che se il medesimo regolamento vietasse ai condomini nelle proprietà esclusive qualsiasi attività che sia "incompatibile … con il decoro dell'edificio", è però altrettanto vero che le norme in questione non paiono suscettibili anche per i motivi di cui sopra, di essere interpretati come sempre e comunque preclusive della possibilità di apporre le inferriate. Ne consegue che la valutazione, in ordine alla legittimità o meno dell'apposizione delle inferriate, non può che essere rimessa al saggio e prudente apprezzamento del giudice che deve tener conto di tutte le circostanze del caso. In linea di massima se l'edificio in questione non ha particolare valore storico, archeologico od artistico o pregi particolari, è facile che il giudice ritenga legittima l'apposizione delle inferriate da parte dei proprietari delle unità al piano terreno anche se non è stata preceduta da preventiva delibera assembleare (soprattutto se a finestre chiuse non si vedono). Le sentenze le trovi qui: Inferriate Saluti |