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![]() Anonimo Utente non registrato 10/11/2005 20:02:59 |
![]() vorrei capire se e' possibile e in quali casi, occupare con biciclette, motorini o altro, il marciapiede (privato) che circonda il condominio (all'interno del cortile condominiale). Immagino che non si possa ostacolare il passaggio degli altri e quindi non si possa mettere alcunche che impedisca il normale passaggio e uso della cosa comune. Sbaglio? Se occupando il marciapiede si riesce comunque a passare camminando sull'erba del giardino, rimane l'obbligo di non occupare il marciapiede? oppure il fatto che ci sia un'alternativa permette comunque a qualche condomino di 'posteggiare' degli oggetti sul marciapiede stesso? grazie |
![]() claistron Staff 10230 interventi 10/11/2005 22:32:18 | ![]() Il buon senso dovrebbe presiedere a queste situazioni. Anche un regolamento che contenga clausole limitative di occupazione di parti comuni, se non fosse rispettato, potrebbe comminare multe che non superano le 100 Lire (come prevede il codice). L'amministratore, quale persona responsabile della sicurezza nel condominio, è comunque legittimato ad intervenire per far rimuovere questi ostacoli quando ritenesse che gli stessi potrebbero procurare danno alle persone. Saluti |