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![]() Anonimo Utente non registrato 03/11/2005 14:06:28 |
![]() E come? Con l'articolo 1066 C.C.? Vi ringrazio anticipatamente, saluti. |
![]() claistron Staff 10245 interventi 03/11/2005 15:11:43 | ![]() Devi essere più preciso. La servitù sull'area comune sarà a favore di un singolo condómino per agevolare la manovra verso una sua proprietà privata o sarebbe a favore di un ristretto numero di utilizzatori o ancora, sarebbe una servitù su parte comune, ma a favore di tutti coloro che hanno una vettura o di tutti i condòmini in generale? Saluti |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 03/11/2005 16:02:27 | ![]() |
![]() claistron Staff 10245 interventi 03/11/2005 20:09:57 | ![]() Ora sei stato(a)più chiaro(a). Più che una servitù tu temi che col passare degli anni il condómino in questione possa usucapire il parcheggio. Ciò è impossibile nel condominio, eccoti le sentenze: http://www.condomini.altervista.org/SentenzeUsucapione.htm A proposito di "abuso" del parcheggio, eccoti le Sentenze che entrano nel merito: http://www.condomini.altervista.org/ParcheggiCortili.htm Saluti |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 03/11/2005 21:47:11 | ![]() Saluti. |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 04/11/2005 11:35:49 | ![]() E comunque parliamo di un periodo ventennale, non di un anno, giusto!? Grazie. Il singolo comunista ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, pur non dovendo necessariamente compiere gli atti di interversio possessionis previsti dagli art. 1141, 1164 c.c., rispettivamente per il mutamento della detenzione in possesso e di un diritto reale su cosa altrui in possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, deve tuttavia porre in essere un comportamento durevole idoneo ad evidenziare il possesso esclusivo ed animo domini sulla cosa, incompatibile con il permanere di quello altrui.Cass., sez. II, 26-11-1997, n. 11842 Il comproprietario può usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune solo possedendola, animo domini, per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune, come nel caso in cui la cosa venga attratta nella sua sfera di materiale ed esclusiva disponibilità mediante una attività che valga, comunque, ad escludere il concorrente compossesso degli altri comproprietari. Cass., sez. II, 23-05-1995, n. 5640 |
![]() claistron Staff 10245 interventi 04/11/2005 13:37:54 | ![]() (scrivi almeno un nome, non è simpatico parlare con un "anonimo") Nel caso da te citato non si vedono problemi di usucapione. Le sentenze citate sono chiare comunque, a parte la durata ventennale del possesso vero e proprio, il fatto da te citato non porta a legittimare nessun diritto di alcun genere su quella determinata parte comune. A questo proposito puoi leggere qui sulle norme e Sentenze inerenti il condominio: Parcheggi Saluti |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 04/11/2005 14:39:06 | ![]() Grazie. Saluti. |
![]() claistron Staff 10245 interventi 04/11/2005 20:09:55 | ![]() hai tre possibilità per raggiungere l'obbiettvo. Il primo è quello di invitare l'amministratore a far rispettare il regolamento contrattuale, diffidandolo con raccomandata. Il secondo, se non ottieni nulla dall'amministratore, è quello di far convocare un'assemblea dove all'ordine del giorno sarà esposto il problema, cerchherai di far approvare una delibera per mettere in atto accorgimenti, con ogni mezzo che tu illustrerai: dissuasori, paletti, cartelli, ecc Se anche questa iniziativa non servisse avviserai l'amministratore della tua intenzione di procedere giudizialmente contro tutti i condómini (devi citarli tutti e non il condominio nel suo insieme), che si rendano conto che ognuno dovrà nominare un legale per difendersi. Sono convinto che le cose dovrebbero risolvesi nel migliore dei modi (per te) senza arrivare alle vie estreme. Saluti |
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