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![]() tony_t Utente registrato 15/04/2008 22:40:14 |
![]() Scartabellando nel forum ho trovato un vecchio thread relativo alla ripartizione delle spese condominiali relative al consumo di acqua... In questo thread claistron sosteneva, a ragion veduta, che ogni metodo di "forfettizzazione" dei consumi fosse illecito in quanto in contrasto con il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche Orbene, ora mi chiedo se è possibile considerare NULLA una delibera condominiale assunta in tal senso, ovverosia nel senso di conteggiare i singoli inquilini al fine di ripartire i consumi di acqua. A mio avviso sì, in quanto trattasi di delibera assunta contra legem.... Qud juris? Grazie a chi vorrà partecipare! P.S. il mio problema è che se la delibera fosse da considerarsi solamente annullabile sarei fuori tempo max per impugnarla. |
![]() tony_t Utente semplice 1 interventi 15/04/2008 22:43:23 | ![]() Nel caso di specie è stato conteggiato un numero esorbitante di occupanti l'alloggio! |
![]() claistron Staff 10226 interventi 15/04/2008 23:07:28 | ![]() L'assemblea ha il diritto di deliberare ai sensi del 2° comma dell'art. 1123. Il consiglio è quello di obbligare l'amministratore a mettere all'ordine del giorno della prossima assemblea una nuova votazione su questo argomento, avvertendo l'assemblea stessa (coloro che voteranno come la volta precedente ed i cui nomi verranno verbalizzati) che in caso di votazione "contra legem" la deliberazione in oggetto verrà impugnata davanti al giudice entro i fatidici 30 gg con tutte le conseguenze (spese legali e giudiziarie) del caso. |