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![]() Anonimo Utente non registrato 07/03/2008 21:28:31 |
![]() ho necessità di leggere il testo della sentenza 2241 del 30 Gennaio 2008 riguardante le spese dei balconi e la loro ripartizione per millesimi.. Qualcuno sa indicarmi (possibilmente senza pagare) , dove trovare il testo della sentenza??? GRazie Susan |
![]() claistron Staff 10245 interventi 07/03/2008 21:46:04 | ![]() Nel forum ne abbiamo parlato centinaia di volte. |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 07/03/2008 22:49:32 | ![]() Qualcuno ha modo di dirmi come recuperare questa recente sentenza??? |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 08/03/2008 16:41:05 | ![]() Cass., Sez.II civ., sentenza del 30/01/2008, n. 2241 Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile. |
![]() claistron Staff 10245 interventi 08/03/2008 23:51:21 | ![]() La cassazione infatti si è sempre espressa in modo diverso: Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei condomini Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende. Le spese per i balconi aggettanti Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576 Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti. Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell'ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. Sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 I balconi, devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende. |