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![]() ARCH.GIULIA Utente registrato 16/05/2017 10:01:13 |
![]() nel caso in cui un'unità immobiliare faccia parte per metà di un fabbricato e per l'altra metà di un fabbricato limitrofo, con accesso dalle scale di uno solo dei due condomini, il proprietario in che misura è costretto a concorrere per le spese del condominio dal quale non ha accesso alcuno? |
![]() claistron Staff 10245 interventi 16/05/2017 12:02:37 | ![]() Insomma, egli contribuirà per la parte di millesimi relativa alla quota di unità immobiliare giacente nel condominio separato, mentre per il condominio dal quale ha accesso, contribuirà anche per la quota scale, illuminazione ed altre parti comuni delle quali usufruisce; sempre in quota millesimale per la frazione dell'unità immobiliare ricadente nell'uno o nell'altro condominio. Importante è individuare con la migliore esattezza possibile la quota millesimale ricadente nell'uno o nell'altro condominio. Qui trovi preziosi riferimenti: http://www.condomini.altervista.org/CoefficientiMilesim.htm |
![]() ARCH.GIULIA Utente semplice 1 interventi 16/05/2017 12:46:16 | ![]() per il condominio dalla quale non si ha accesso è stato inviato rendiconto dell'anno precedente chiedendo di saldare una spesa annua totale che fa riferimento a spese come la gestione dell'autoclave (della quale non si usufruisce)e la pulizia della scala ect. Ritengo che debba concorrere, quota parte, solo alle spese straordinarie quali ad esempio manutenzione straordinaria del lastrico solare. Corretto? Può indicarmi un riferimento di legge che posso citare per rispondere alla richiesta di pagamento delle spese ordinarie? |
![]() claistron Staff 10245 interventi 16/05/2017 14:24:44 | ![]() Se non indicato diversamente nel regolamento "contrattuale", l'interessato parteciperà solo alle spese straordinarie. Il riferimento è il 3° comma dell'art. 1123 del c.c. |