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![]() megane Utente registrato 11/05/2016 16:35:31 |
![]() La ditta che effettua la verifica biennale dell'impianto ha rilevato le seguenti anomalie: A) quadro di manovra con componenti usurati e vetusti (risale agli anni '50), parte elettrica dell'impianto deteriorata B) perdite di olio dall'argano e giochi del medesimo, con vibrazioni e rumorosità C) funi con fili rotti e ruggine Con l'occasione dei lavori, sarebbero anche sostituite le serrature delle porte ai piani, che presentano spesso falsi contatti. So che è principio generale che le spese che riguardano il mantenimento e l’uso dell’ascensore - quali le spese per la forza motrice, per la manutenzione ordinaria, per la sostituzione delle funi e, in genere, per la piccola manutenzione dell’impianto - vadano ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall'ascensore e per l’altra metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento; tale ripartizione è quella che attualmente sta adottando il nostro condominio per la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria dell’ascensore. Ci sono tuttavia delle spese che riguardano l’ascensore nella sua stessa esistenza e che non sono direttamente collegate all'uso. Le spese straordinarie, quali la ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, dovrebbero sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà. Sono spese che ci sono solo per il fatto che c’è l’ascensore e prescindono dal maggior uso. Secondo il sottoscritto, trattandosi nello specifico di lavori di adeguamento dell'impianto a canoni di maggiore sicurezza in quanto finalizzati a tutelare in generale l’incolumità delle persone (in particolare la parte elettrica, la revisione del motore e le serrature), non dovrebbero rientrare nell'ordinaria manutenzione in quanto non dipendono dall'intensità dell’uso, tanto meno sono collegati con guasti accidentali. Essi hanno carattere straordinario, e pertanto le relative spese dovrebbero essere ripartite da tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, ivi compresi quelli del piano terreno il cui appartamento, pur se di fatto non servito dall’ascensore, riceve comunque indiretto maggior valore dalla sola presenza nell’immobile dell’impianto di ascensore stesso. Devo rilevare infine che il nostro regolamento condominiale enumera l'ascensore fra i beni comuni per i quali la manutenzione straordinaria è soggetta a ripartizione con la tabella di proprietà, senza far riferimento alla tabella millesimale dell'ascensore (calcolata al 50% sui millesimi e al 50% in base ai piani), che è stata inserita solo recentemente per la ripartizione delle spese ordinarie di manutenzione. Ovviamente nella palazzina ci sono opinioni contrastanti e sarebbe utile il parere di un legale che non abbia rapporti col condominio. Cordiali saluti. Alberto |
![]() claistron Staff 10230 interventi 11/05/2016 19:10:39 | ![]() Le relative spese di mantenimento si ripartiscono in base alla tabella ascensore. Al "solito" link trovi precisi riferimenti giurisprudenziali che ti possono aiutare a risolvere i problemi dei contestatori: http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm Solo "l'installazione" di un ascensore deve essere a carico di tutti i proprietari in base al valore millesimale. Trovi la tabella al "solito" link: http://www.condomini.altervista.org/RipartSpese.htm |