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![]() zecpat Utente registrato 25/02/2015 17:40:39 |
![]() vorrei se possibile rivolgervi un quesito: devo decidere se acquistare un appartamento senza ascensore valutando preliminarmente il possibile esito di un' istanza per l'installazione dell'ascensore. Mia madre è anziana e disabile al 100%; da quanto ho letto le ultime disposizioni in materia prevedono che l'installazione è possibile qualora l'assemblea dei condomini deliberi in tal senso, per più della metà dei presenti e per un equivalente della metà del valore millesimale del condominio. Detto questo, ho letto di casi in cui, anche in presenza di tali requisiti, qualcuno si è opposto presentando ricorso (per motivi di restringimento dimensioni scala) e intralciando il buon esito della pratica. Questo sarebbe una rovina nel mio caso perché non potrei spostarmi con mia madre nella nuova casa Quindi vorrei chiedere gentilmente: -l'attuale orientamento giurisprudenziale mi garantisce sufficientemente per imbarcarmi in questa avventura? -qualora non si raggiunga l'approvazione dell'assemblea entro tre mesi, è vero che posso far installare un montascale a mie spese senza necessità di chiedere autorizzazione ai condomini? In questo caso qual'è l'iter autorizzativo? - Se fosse a mie spese totalmente, potrei far installare un ascensore anzichè il montascale anche con l'opposizione di qualche condomino? - i tre mesi per la pronuncia da parte dell'assemblea dei condomini decorrono dalla data dell'assemblea o dalla richiesta scritta iniziale al condominio? In quanto tempo ragionevolmente posso sperare di poter usufruire dell'ascensore considerando i tempi procedurali? Vi ringrazio infinitamente PZ |
![]() claistron Staff 10224 interventi 25/02/2015 22:55:16 | ![]() L'installazione di un ascensore, se vi è ostilità del condominio (ragioni economiche principalmente), l'interessato può procedere a proprie spese. In merito alla riduzione delle rampe delle scale si precisa che la normativa dei Vigili del Fuoco (D.M. 246/87) prescrive, per gli edifici di civile abitazione con altezza fino a m.54, scale con larghezza minima di cm. 105 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione). Trovi altre precise informazioni al solito link: http://condomini.altervista.org/Ascensore.htm http://condomini.altervista.org/Ascensori.htm http://condomini.altervista.org/AscensoreDisabili.htm Se puoi prendi casa al ... pianterreno, farai felice tua mamma. |
![]() zecpat Utente semplice 5 interventi 27/02/2015 23:02:50 | ![]() Particolarmente interessante la questione della dimensione delle scale. Quelle del condominio in questione misurano attualmente 112 cm quindi difficilmente, dopo essere state tagliate, potranno avere una misura non inferiore a 105, tuttavia in un'altra palazzina identica dello stesso comprensorio hanno installato l'ascensore.Un'altra cosa che mi domandavo è cosa succede se gli altri condomini pongono ostacoli non di natura economica ma di natura estetica grazie Cari saluti |
![]() claistron Staff 10224 interventi 28/02/2015 08:20:12 | ![]() Con la riforma degli articoli del Codice riguardanti il condominio, per permettere simili lavori ora basta la maggioranza di 1/3 e 1/3. Resta il fatto che si tratta di lavori molto costosi, non tutti potrebbero essere in grado di sopportare le spese che in questo caso resterebbero a carico del proponente se non riuscisse a trovare l'assenso degli altri. Nel caso appunto di spesa totalmente a carico dell'interessato, l'unico appiglio dei dissenzienti potrebbe proprio essere invocare lo stravolgimento del decoro dell'edificio interno (difficile). Leggi al solito link: http://www.condomini.altervista.org/DecoroArchit.htm Detto tra noi, valuta bene la spesa, se dovesse risultare a completo tuo carico, forse bisognerebbe tener conto di un diverso alloggio a pianterreno. |
![]() zecpat Utente semplice 5 interventi 12/03/2015 11:36:27 | ![]() cari saluti |