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![]() AlmaArmatori Utente registrato 26/12/2014 17:49:33 |
![]() comprando un appartamento all'asta la normativa che regola la corresponsione delle spese condominiali è regolamentata dall'Art 63 del c.c.(annualità in corso ed anno precedente) ..e questo è chiarissimo. Però se il procedente nell'esecuzione è il Condominio stesso ed il ricavato della vendita all'asta del bene è sufficiente per soddisfare l'intero debito del condominio, l'aggiudicatario del bene è tenuto semplicemente a pagare le competenze a partire dalla data del decreto di trasferimento? Vi è qualche sentenza in proposito? Ringrazio anticipatamente per la Vs. disponibilità. Saluti Alma Armatori |
![]() claistron Staff 10245 interventi 27/12/2014 12:43:24 | ![]() Qui trovi altri riferimenti: http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm Il condominio aveva la possibilità di inserirsi nel fallimento per vantare le spese condominiali. Purtroppo ciò spesso non è possibile in quanto esistono altri credito più "privilegiati" (banche). Se le spese arretrate sono state riportate nei vari rendiconti anno dopo anno, tutte, anche le più vecchie, entrano a far parte di quanto richiedibile alla persona che ha acquistato casa all'asta (cfr. Corte Appello Genova n. 513/09). Ecco perchè bisogna mettere in conto anche queste spese quando si acquista un immobile in condominio all'asta. |