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![]() genny40 Utente registrato 09/12/2014 22:00:16 |
![]() La mia abitazione non ha mai richiesto la linea telefonica. Ora ne ho avuto necessità per l'ADSL e ho richiesto il collegamento al gestore. Hanno tentato di far passare i cavi nella canalina che dal cassetto comune della Telecom porta direttamente al mio appartamento, ma vi era un'ostruzione. Ho chiesto all'amministratore se potevo collocare una canalina esterna, egli ha acconsentito. Ritengo che la spesa di 220 Euro sia da imputare al condominio, non posso certo farla pagare al costruttore visto che il palazzo ha ormai 35 anni. Grazie |
![]() claistron Staff 10224 interventi 09/12/2014 22:13:28 | ![]() L'amministratore può autorizzare detta attività, limitandosi a fornire chiarimenti inerenti la fattibilità ed il decoro dell'edificio, ma deve passare tramite l'assemblea per la deliberazione di spesa. In questo caso l'art. 1117 del c.c. non risulta congruo in quanto l'attività posta in essere è da inserire tra quelle contemplate dal 3° comma dell'art. 1123 del Codice Civile. Infatti qui si tratta di " .... impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato..... ", cioè di una parte esclusiva. I cavi del telefono citati sono stati introdotti nelle predisposte canaline su richiesta dei singoli proprietari (non direttamente dal costruttore), coloro che non hanno ritenuto di dover sottoscrivere un contratto con il gestore non hanno originariamente provveduto a far inserire i cavi e quindi accertarsi di eventuali avarie, operazione necessaria per poter contestare il problema al venditore dell'immobile. I cavi stessi sono di proprietà del gestore e non privati. Le canaline invece sono al servizio esclusivo delle rispettive unità immobiliari a partire dalla diramazione verso ogni singola unità immobiliare. Un'eventuale ostruzione della canalina che conduce all'interno dell'abitazione doveva essere denunciata al costruttore-venditore entro e non oltre i dieci anni della validità della garanzia dall'originario e primo proprietario. È solo il caso di ricordare che ricorrere al mancato pagamento anche solo di una rata delle spese condominiali, autorizza l'amministratore a far emettere " decreto ingiuntivo" immediatamente esecutivo nonostante opposizione ai sensi dell'art. 63 Attuazione del Codice Civile. Visto che l'importo in oggetto è relativamente modesto, visto che non appare corretto imputare ad altri proprietari una spesa che è da considerarsi "privata", si consiglia all'interessato di soprassedere alla richiesta, considerando che in base ai nuovi articoli della riforma del condominio, prima di procedere per via giudiziaria è ora obbligatorio adire "all'arbitrato" e alla "mediazione civile" i cui costi (non recuperabili) sono nettamente superiori alla cifra presa in considerazione. |