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![]() TRUSTEE Utente registrato 29/05/2014 17:22:21 |
![]() Ho appena ricevuto dall'amministratore del residence confinante, una diffida a norma ex art. 63 disp.att. c.c. secondo la quale, se i condomini del residence da me amministrato non contribuiscono alle spese di manutenzione della strada di accesso entro 15 giorni, gli verrà impedito di farne uso. La servitù di passaggio è stata sancita molti anni fa dal Tribunale con apposita sentenza e nell'ultima assemblea, presente un condomino Avvocato, sono stato esonerato dal rispondere ad analoga richiesta, in quanto la sentenza stabilisce che il diritto, e quindi le relative spese, devono essere richieste ad ogni singolo condomino e non a me in quanto amm.re delle parti comuni. Che faccio? Non ho nemmeno il tempo di convocare un'assemblea perchè nessuno risiede nel condominio in quanto sparsi per l'Italia.. Attendo Tue illuminazioni . Grazie |
![]() claistron Staff 10230 interventi 02/06/2014 13:14:20 | ![]() Se invece così fosse, puoi rispondere alla richiesta avvertendo della situazione e chiedendo che la richiesta di partecipazione alle spese in oggetto sia rivolta ai singoli proprietari e non al condominio nel suo complesso. L'avvocato condómino ha evidenziato la situazione, il diritto d'uso sulla strada in oggetto risulterebbe quindi un "diritto privato", non inseribile nelle parti comuni condominiali e quindi non di competenza dell'amministratore. Sarà la controparte che dovrà convocare un'assemblea con i proprietari e gli aventi diritti d'uso per stabilire le spese e le quote di partecipazione alle stesse. Il consiglio è quello di rispondere alla sollecitazione a mezzo raccomandata evidenziando quanto sopra. |