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![]() miki11 Utente registrato 02/01/2014 12:58:46 |
![]() Ultimamente x dei condomini si sono verificati problemi seri e giustificati tale da non poter partecipare al Fondo. Oltre la maggioranza dei condomini ha deciso, per non far sapere i nominativi delle persone in difficoltà, di non partecipare unitamente al fondo così inviando una lettera all’amministratore chiedendo di non costituire il Fondo. Ora l’amministratore vuole fare comunque una riunione straordinaria, in quanto, secondo lui, solo così si può annullare la delibera di accettazione dei lavori della prima riunione. Prima domanda: non è sufficiente la lettera inviata, dove, al di là del 75% dei millesimi del condominio, si chiedeva l’annullamento dei lavori seguendo l’iter procedurale e pertanto una volta indicato il periodo in cui partecipare al Fondo, la maggioranza dei condomini non avrebbe aderito. Non so’ se sono riuscito a rendere chiaro il discorso e a descrivere il sottile nesso che lo divide dal dover fare una nuova riunione: noi non abbiamo chiesto di annullare i lavori di per sé e quindi in tal modo avrebbe avuto ragione l’amministratore nel richiedere una nuova riunione per annullare la delibera precedente; noi abbiamo detto che non partecipiamo al Fondo e di conseguenza tale azione rientra nel normale iter procedurale nel quale se non ci sono i soldi non si fanno i lavori. La domanda è pertanto: si deve fare la riunione? Se No, mi potete inviare art Legge e/o sentenze in merito Secondo: l’amministratore, ...a braccetto…col Responsabile Lavori/Sicurezza, sostiene che quest’ultimo deve essere pagato, nonostante non siano stati ancora decisi. il periodo, la ditta e soprattutto, iniziati i lavori? Anche qui avete sentenze in materia? Grazie |
![]() claistron Staff 10224 interventi 02/01/2014 21:41:17 | ![]() È obbligatoria una nuova assemblea che deliberi in modo diverso rispetto alla precedente; parecchie sentenze di Cassazione ribadiscono che l'assemblea è necessaria perchè solo lì si può sviscerare il problema e "dibattere" con altri proprietari le diverse opzioni. Il professionista originariamente incaricato dovrà essere pagato "solamente" per il lavoro "realmente" svolto e certificabile. La sola attribuzione dell'incarico non autorizza il professionista a richiedere una parcella completa, ma solo il rimborso per eventuale documentazione prodotta (insomma non potrà richiedere il pagamento per la sorveglianza di lavori NON svolti). |