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![]() Anonimo Utente non registrato 29/03/2006 19:46:49 |
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![]() claistron Staff 10245 interventi 29/03/2006 20:14:40 | ![]() Se tu voti in assemblea e porti la delega di un altro condómino, tu "vali" due voti come numero e naturalmente la somma dei valori millesimali tuoi e dell'unità immobiliare cui si riferisce la delega. Per controllare le maggioranze necessarie per votare nelle assemblee, collegati qui: http://www.condomini.altervista.org/MaggioranzeAssemblee.htm Staff |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 29/03/2006 20:52:44 | ![]() |
![]() claistron Staff 10245 interventi 29/03/2006 23:51:55 | ![]() Ogni condomino può intervenire in assemblea a mezzo di un rappresentante, pertanto se nulla dice a riguardo il regolamento, chiunque, condomino o estraneo o anche l’amministratore, può essere portatore di deleghe. Il verbale dell'assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione. Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12119 Qualora all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale vi sia la conferma o meno dell’amministratore in carica, l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo, l’amministratore, non può votare in qualità di delegato di un condomino se nella delega il condomino stesso, non abbia espresso la sua volontà circa il voto da esprimere in assemblea e abbia quindi lasciato la massima facoltà di espressione di voto all’amministratore. In tali casi l’amministratore non potrà votare neanche con la delega, in quanto si trova in una situazione di conflitto di interessi; perché le decisioni da prendere, infatti, riguardano proprio il suo operato. Cassazione Sez. III, N° 10683, del 22/7/02 In difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega. Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3952 Come hai potuto leggere la delega è regolamentata dalle norme del Codice sul "mandato". Staff |
![]() Utente non registrato (0 risposte nel forum) 22/09/2007 21:42:08 | ![]() n.b. molto prima di questa delibera ho diffidato legalmente il mio condominio di effetttuare lavori nel mio appartamento. saluti |
![]() claistron Staff 10245 interventi 22/09/2007 22:25:08 | ![]() Avevi tutto il tempo previsto dal Codice (30 gg) per impugnare la deliberazione dal momento in cui sei venuto a conoscenza della decisione per te penalizzante, cioè dal momento in cui ti è giunto il verbale dell'assemblea dove tu eri assente. Non entro nel merito della delega, la responsabilità di accettare una delega è del presidente dell'assemblea e dell'amministratore. Ritengo che sia stata in buona fede. Se non hai impugnato la delibera entro i termini ed il lavoro è stato fatto, non ti rimane che citare in giudizio il condominio per i danni che hai subito. |