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![]() federico7 Utente registrato 20/11/2012 19:48:36 |
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![]() claistron Staff 10226 interventi 20/11/2012 21:33:49 | ![]() http://www.condomini.altervista.org/RumoriMolesti.htm http://www.condomini.altervista.org/RumoreImpianti.htm |
![]() federico7 Utente avanzato 12 interventi 21/11/2012 12:48:27 | ![]() ![]() |
![]() claistron Staff 10226 interventi 22/11/2012 21:34:09 | ![]() |
![]() antonio12 Utente semplice 1 interventi 24/11/2012 13:39:33 | ![]() |
![]() claistron Staff 10226 interventi 26/11/2012 09:41:28 | ![]() Le nuove norme tutelano il condominio, esigendo che colui che lo amministra sia un professionista preparato, ma nulla vieta che l'amministratore sia un condomino stesso; con tutte le possibili conseguenze del caso: responsabilità civile e penale, omesse dichiarazioni, omessa compilazione del 770 e del quadro AC, omessi adempimenti nel caso di lavori sulle parti comuni, ecc. Comunque se un condominio decide di farsi rappresentare da un condómino interno, lo può fare, anche la nuova legge sul condominio la permette: Art. 25. 1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis. -- Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. ....... |