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![]() stefano60 Utente registrato 16/11/2012 21:08:33 |
![]() Due anni fa il rappresentante legale e tutto il consiglio direttivo della asd si è dimesso e sono subentrati nuovi membri ed un nuovo presidente. Vorrei sapere in caso di sfratto per morosità verso chi dovrò agire per il risarcimento dei canoni insoluti: verso il legale rappresentante col quale ho stipulato il contratto di locazione o verso quello attualmente in carica? O tutti e due? Sono per caso considerati morosi (quindi attaccabili) anche i membri dei consiglii direttivi? Grazie |
![]() claistron Staff 10230 interventi 18/11/2012 15:07:58 | ![]() Insomma, gli attuali amministratori diventano la tua controparte in quanto attuali rappresentanti della società; se non diversamente indicato nel contratto d'affitto, così come avviene per le unità immobiliari residenziali, il contratto deve essere imputato al nuovo locatario. Se risultano morosi anche i vecchi amministratori, anch'essi possono rispondere per il loro periodo di competenza (non come persone fisiche, a meno che vi siano risvolti di altro genere nella conduzione della società). Di norma è il legale rappresentante della società (chiamiamolo amministratore delegato) che risponde in caso di controversia, i consiglieri non possono essere citati, in ogni caso è quasi impossibile recuperare i crediti ventati verso una ASD facendo leva sulle persone e sui loro beni "privati". |
![]() stefano60 Utente avanzato 30 interventi 18/11/2012 15:55:40 | ![]() |
![]() stefano60 Utente avanzato 30 interventi 18/11/2012 21:12:45 | ![]() |
![]() claistron Staff 10230 interventi 19/11/2012 12:52:57 | ![]() Nel tuo contratto c'è questa clausola? Se non c'è ora si pagano le conseguenze. Il problema della ASD "non riconosciuta" (probabilmente non iscritta all'elenco regionale) deve essere risolto con trattativa privata o davanti al giudice. |
![]() stefano60 Utente avanzato 30 interventi 19/11/2012 23:44:19 | ![]() DIVIETI: è vietata la sublocazione dell'immobile e cessione anche parziale del contratto. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso. Comunque non credo che si possa impedire ad una associazione di modificare l'organigramma. In effetti non vi è stata alcuna cessione del contratto a terzi, io continuo (continuavo!) a ricevere il canone dalla stessa società (stessa ragione sociale). Ogni società effettua simili avvicendamenti nel tempo. Sono tutte passibili di annullamento del contratto di locazione, se non hanno un'apposita autorizzazione del locatore per poter avvicendare rappresentante legale o soci? Riguardo la ASD non riconosciuta e relative obbligazioni, Le trasmetto un'estratto di quanto scritto da un Suo collega: "...È noto, tuttavia, come la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche rientri nel novero delle associazioni non riconosciute - prive pertanto di personalità giuridica- nei confronti delle quali, “i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune” salvo che “delle obbligazioni (assunte dalle persone che rappresentano l'associazione) rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art. 38 Codice Civile). Pertanto, a norma del codice civile, i presidenti dei sodalizi sportivi privi di personalità giuridica rispondono, rispetto alle obbligazioni sociali assunte, in proprio e senza che sia prevista la preventiva escussione del fondo sociale: ciò significa che i creditori dell'associazione potrebbero agire indistintamente sia nei confronti del patrimonio del presidente che di quello sociale". So bene di essere parziale, ma sento di avere delle chances.. Nel frattempo Le faccio i complimenti per la passione con cui segue questo forum. Lei non immagina quanto ciò sia utile. |
![]() claistron Staff 10230 interventi 20/11/2012 10:51:05 | ![]() Il fatto stesso di aver richiesto ed ottenuto un Codice Fiscale o Partita Iva la rende riconosciuta, per cui risulta difficile aggredire finanziariamente il presidente, tantomeno i consiglieri, in caso di controversia quindi dovrebbe rispondere solo il capitale o i beni dell'associazione stessa. Ho in archivio sentenze di Cassazione in questo senso. Nel vostro caso non è stata definita una sublocazione. |