![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consulenza Legale on line Overlex
.
Consulenza Fiscale on line Overlex
![]() rebaldo Utente registrato 13/01/2011 03:29:25 |
![]() |
![]() claistron Staff 10230 interventi 13/01/2011 07:55:51 | ![]() Infatti la 392/78 (legge equo canone) lo prevede, l'indennità di occupazione spetta se il contratto è stato stilato in base alla legge stessa. Diversa la situazione in base alla 431/98, infatti le parti sono libere di decidere tutti gli elementi a esclusione soltanto della durata che resta fissata in quattro anni, con rinnovo per altri quattro. Insomma, dipende quanto scritto nel contratto stesso. |
![]() pinoemme Utente avanzato 11 interventi 15/01/2011 19:10:24 | ![]() |
![]() claistron Staff 10230 interventi 15/01/2011 20:14:00 | ![]() Dal momento della finita locazione, e cioè durante tutto il periodo di rinvio e fino all'esecuzione effettiva dello sfratto, è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione pari al valore dell'ultimo canone incrementato del 20%. Tale incremento del 20% sul valore del canone contrattuale ha lo scopo di tacitare qualsiasi ulteriore pretesa di danno da parte del locatore a causa della indisponibilità dell'immobile. Durante tutto il periodo di rinvio l'inquilino oltre ad essere tenuto a continuare a pagare gli oneri accessori (spese condominiali...), si applicano annualmente all'indennità di occupazione gli adeguamenti ISTAT nella misura del 75% della variazione dell'indice. Quindi per ogni anno, il 20% può essere ulteriormente aumentato. |
![]() pinoemme Utente avanzato 11 interventi 16/01/2011 10:05:48 | ![]() |
![]() claistron Staff 10230 interventi 16/01/2011 12:58:12 | ![]() Devi fare la disdetta presso l'ufficio e pagare la relativa imposta. |
![]() aaol Utente semplice 1 interventi 25/02/2011 15:56:58 | ![]() corrige: ... 431/98 |
![]() claistron Staff 10230 interventi 25/02/2011 16:07:50 | ![]() |
![]() islotu Utente semplice 1 interventi 01/04/2011 12:49:29 | ![]() E' corretto quanto ho capito? grazie ![]() |
Pagina: Successiva »»
1 | 2 |