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![]() GC Utente registrato 20/01/2006 09:06:02 |
![]() Inizio con una domanda. In caso di lavori di edilizia, mi risulta che l'amministratore di condominio sia tenuto a verificare che l'impresa esecutrice sia in regola con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, regolarità delle assunzioni di dipendenti, ecc. E' vero che non può sottrarsi a tale responsabilità, nemmeno in presenza di un responsabile nominato appositamente? Ancora: l'amministratore deve curare tali verifiche anche nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e per le ditte che si occupano, ad esempio, della pulizia delle scale o del giardino? Grazie mille! Giancarla |
![]() IGLIERI Utente avanzato 41 interventi 20/01/2006 09:51:47 | ![]() se l' assemblea ha nominato la figura del "Responsabile dei lavori" specificamente prevista dalla 494\96, allora l' amministratore è sollevato dalle responsabilità specifiche in materia di sicurezza; per le ditte che si occupano della pulizia ecc. è necessario controllare che le stesse siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, incombendo sui loro titolari tutti gli oneri in materia di sicurezza.Diverso sarebbe il discorso se i suddetti lavori fossro eseguiti da persone in rapporto di dipendenza dal Condominio: in questo caso l' amministratore ricoprirebbe la carica di datore di lavoro con tutto ciò cher ne consegue. |
![]() claistron Staff 10230 interventi 20/01/2006 11:05:45 | ![]() A conferma dei suggerimenti di Iglieri, qui trovi gli adempimenti nel campo edilizio: http://www.condomini.altervista.org/TestoUnicoEdilizia.htm Per gli adempimenti dell'amministratore circa le pulizie delle scale, trovi un aiuto qui: http://www.condomini.altervista.org/Pulizie.htm Saluti |