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![]() livorno42 Utente registrato 08/11/2010 16:44:56 |
![]() uno dei condomini, in fase di ristrutturazione del suo appartamento appena acquistato, ha spostato lo scarico della sua cucina dalla colonna delle cucine alla colonna di scarico dei W.C. e su questa base ritiene di non contribuire alle spese di manutenzione del tratto verticale discendente delle cucine. 1) Esiste una legislazione nazionale che richieda di distinguere tra acque di scarico bianche, grigie e nere o si demanda la decisione ad ogni singola prescrizione comunale che, nel caso qui a Livorno, ammette lo scarico indistinto in fogna di acque grigie mischiate alle nere (cucine e gabinetti). 2) Se esiste e se prevale su quella comunale mi potete dare gli estremi? 3) Nel caso prevalga la suddetta direttiva comunale locale, è comunque considerabile ugualmente illegale quanto fatto dal condomino, alla luce degli Articoli c.c. 1102 e 1122 (uso e opere sulla cosa comune)? A me sembra infatti che, oltre a sovraccaricare la colonna dei W.C., ne ha provocato una variazione della destinazione e un deterioramento, dato che gli scarichi dei detersivi e dei residui di cucina formano facilmente incrostazioni dure al contrario degli scarichi fecali, determinandone una accelerazione nell'intasamento e quindi della necessità di manutenzione (Cassazione Civile, Sez. II, 15/07/95, n° 7752). Ringrazio vivamente fin da ora se potete darmi risposta con cortese sollecitudine. |
![]() claistron Staff 10224 interventi 08/11/2010 20:26:41 | ![]() Non penso che nel tuo comune viaggino tre tipologie distinte di scarichi, quindi il comune non dovrebbe essere interessato alla diatriba. Il condómino in questione ha il diritto di allacciarsi ad una colonna di scarico "comune" ai sensi dell'art. 1102 del Codice Civile. Al condómino in questione basta far fare una perizia (scritta) da parte del professionista che dichiari la corretta fattibilità del lavoro di allacciamento e che la conduttura è in grado di accettare il nuovo ingresso. A questo punto sarebbe difficile contestare l'opera. Naturalmente se di distaccherà dalla vecchia conduttura, non parteciperà più alle relative spese ai sensi del 3° comma dell'art. 1123 del c.c. Precisi riferimenti li trovi al "solito" link: http://www.condomini.altervista.org/ |