![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consulenza Legale on line Overlex
.
Consulenza Fiscale on line Overlex
![]() kalos Utente registrato 27/08/2009 20:40:42 |
![]() nel mese di luglio, il 10 luglio, per l'esattezza, le esposi un problema riguardante la suddivisione delle spese legali a seguito di una lite tra un condomino ed il condominio e nella sua risposta: (Le spese legali dovrebbero interessare "tutti" i condómini partecipanti al condominio in base ai millesimi.) ho intravisto una possibile alternativa.( almeno spero) Vorrei esporle, in maniera dettagliata, i fatti premettendo: Condominio di sette piani, due famiglie a piano, ultimo piano attico (un lato è il mio). Colonne di scarico che raccolgono le acque nere, ognuna per lato, e sulle quali si innescano i tubi di raccolta delle acque piovane. Queste colonne di scarico non servono gli attici, i quali non hanno, in corrispondenza, bagni o cucina (che si trovano nella parte opposta.Vengono soltanto attraversati dai tubi di raccolta delle acque piovane. Ciò premesso: A causa di una ostruzione della colonna di scarico sul lato adiacente al mio (causata da “oggetto non identificato” , possibilmente una palla, giocattoli, assorbenti o altro ancora, così cita il tecnico nominato dal giudice) si è determinata una fuoriuscita di liquami che hanno coinvolto l’inquilino del primo piano(tra l’altro, in quel periodo, assente per molti giorni). Avendo il condomino fatto causa al condominio tutto, (mi domando come posso aver causato un danno alla cosa che non è di mio uso e così per tutt i condomini del lato non interessato) si è deciso di dividere le spese per i danni causati e stabiliti dal giudice, secondo un criterio concordato anni prima e riguardanti la riparazione delle colonne di scarico. Poiché queste raccolgono anche l’acqua piovana si stabilì (e credo erroneamente) una incidenza delle acque piovane del 50% per cui, da allora le spese inerenti la riparazione degli scarichi ed in questo caso, anche le spese causate dai danni dovuti all’ostruzione del canale di scarico del lato adiacente al mio ed oggetto della causa sono state così ripartite: 50% a carico di tutti i condomini per l’incidenza delle acque piovane ed il 50% solo a carico dei fruitori esclusivi. A questo punto la domanda: Le spese legali, in questo caso, non dovrebbero seguire lo stesso criterio e cioè del 50% tutti e del 50% solo di chi ne fa uso esclusivo? E ancora, se la delibera che stabilì la suddivisione sopra citata è impugnabile perché non tiene conto del divieto di far confluire le acque bianche nelle acque nere, (ma è così?)noi, tutti i condomini del lato non interessato all’ostruzione, possiamo opporci al pagamento dei danni e al contempo(opporci) al pagamento delle spese legali? Ringraziandola anticipatamente, invio cordiali saluti allo Staff ed a lei personalmente. |
![]() claistron Staff 10245 interventi 27/08/2009 20:52:12 | ![]() La Cassazione però ha più volte affermato che valgono le "consuetudini" del condominio. Insomma, se fino ad ora si è applicata una suddivisione delle spese con un determinato criterio, è necessario continuare con questo criterio. Le spese legali di soccombenza è corretto vengano riferite per millesimi tra i condómini interessati che originariamente non si siano estraniati dalla lite. |