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![]() cairo Utente registrato 15/05/2009 16:50:36 |
![]() Ovviamente essendo di uso comune la spesa della impermeabilizzazione è stata divisa a norma dell'art 1126 per tutti i condomini nonostante lo stesso copra solo una parte del condominio. Quest'anno si deve rifare l'altro terrazzo che è di proprietà esclusiva e durante l'assemblea condominiale tenuta ieri sera l'amministratore, perorando una causa tutta sua, ha convinto i condomini a votare per il rifacimento ma dividendo la spesa in questo modo: 1/3 a carico del proprietario e 2/3 a carico di tutti i condomini dicendo che è stato fatto così anche per l'altro terrazzo. Andando cotro all'art 1126 che dice: Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Io ed alcuni altri condomini ci siamo opposti alla divisione delle spese voluta dall'amministratore e citando l'art.1126 CC abbiamo fatto mettere a verbale il ns dissenso sulla divisione delle spese voluta dall'assemblea di condominio. Abbiamo sbagliato noi o ha sbagliato l'amministratore? Se il ns comportamento è stato corretto come possiamo fare valere i nostri diritti? |
![]() claistron Staff 10226 interventi 15/05/2009 19:55:51 | ![]() Se precedentemente la spesa è stata ripartita tra tutti i condómini anciché per il disposto del 3° comma dell'art. 1123, anche in questo caso si procederà allo stesso modo anche per il secondo terrazzo, ripartendo la spesa per 1/3 a carico del proprietario e per 2/3 tra tutti i condómini anzichè tra i soli sottostanti. |
![]() dani70 Utente semplice 4 interventi 09/09/2009 09:33:30 | ![]() Grazie daniela |
![]() claistron Staff 10226 interventi 09/09/2009 11:19:21 | ![]() Se il proprietario esclusivo ha l'unità immobiliare sottostante il proprio terrazzo, anche lui parteciperà alla spesa dei 2/3, oltre a 1/3 di sua competenza. |