Risarcimento per rinvio di concorso pubblico: competente giudice amministrativo |
Pubblicata da:
Dott. Francesco Navaro
CORTE DI CASSAZIONE, S.U., sentenza 16/10/2006, n. 22219
Non spetta al giudice ordinario ma a quello amministrativo la giurisdizione su una domanda di risarcimento dei danni proposta a seguito di rinvio delle prove scritte di un concorso pubblico.
Lo ha puntualizzato la Cassazione precisando che la situazione soggettiva della cui lesione l’attore si è doluto in conseguenza del provvedimento di rinvio della prova di concorso, invocando per questo la tutela giurisdizionale, ha i connotati dell’interesse legittimo.
E secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l’eventuale lesione di un interesse legittimo conseguente ad un provvedimento della p.a. è suscettibile di determinare un danno ingiusto come tale risarcibile, a norma dell’art. 2043 del codice civile; da qui la sicura giustiziabilità di una pretesa risarcitoria quale quella in esame (come confermato di recente anche da Cass. n. 12147 del 2006), attenendo poi al merito ogni valutazione circa l’effettiva esistenza dell’illiceità denunciata.
Spetta però al giudice amministrativo (vd. in tal senso Cass. s.u. ordinanza n. 13659/2006) disporre le diverse forme di tutela accordate dall’ordinamento in presenza dell’indebita compressione di un interesse legittimo e al predetto organo occorre dunque rivolgersi per far valere la conseguente pretesa risarcitoria, anche indipendentemente da un’eventuale azione di annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo da cui sia derivato il danno.
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