Ordine pubblico e competenza legislativa regionale |
Pubblicata da:
Dott. Francesco Navaro
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 1/12/2006, n. 396
Ordine pubblico e competenza legislativa regionale
Con la sentenza in epigrafe la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 13/2005 poiché esso prevede la rimozione e la sospensione di amministratori locali ad opera degli organi regionali genericamente “nei casi disciplinati dall'art. 142 del d.lgs. n. 267/2000” (disposizione che stabilisce che ciò possa avvenire “quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico”), implicitamente quindi affermando la competenza regionale anche allorchè vengano in rilievo la violazione della costituzione e l'esistenza di gravi motivi di ordine pubblico.
Più precisamente la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, richiamando i “casi disciplinati dall'art. 142 del d.lgs. n. 267/2000” non esclude che la rimozione e la sospensione degli amministratori locali possa essere disposta dagli organi regionali per gravi motivi di ordine pubblico.
Infatti ad avviso della Corte non possono esservi dubbi sulla estraneità dall'area delle competenze legislative della Regione dei profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, così come risulta dalla disciplina dello statuto speciale della Sardegna e dalle relative norme di attuazione.
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