Licenziamento del dipendente – Modalita' operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto di Lavoro – Validita' |
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Dott. Rag. Luigi Risolo
Licenziamento del dipendente – Modalità operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto di Lavoro – Validità
( Nota a Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 6447 del 17 Marzo 2009 )
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con Sentenza n. 6447 del 17 Marzo 2009, avente ad oggetto “ Lavoro subordinato – Licenziamento del dipendente – Modalità operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto del lavoro – Validità”, ha sancito che, nell’ambito delle procedure inerenti il licenziamento, non sussiste per il Datore di lavoro alcun onere di adottare formule “sacramentali”, e la volontà di eseguire un licenziamento può essere espressa anche in forme indirette purchè siano chiare, trasparenti e raggiungano correttamente il lavoratore interessato; del resto l’annotazione sul libretto del lavoro della data di cessazione del rapporto di lavoro esprime inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro ad effettuare il licenziamento, e proprio a decorrere da tale data, decorre il termine, a favore del lavoratore, per impugnare il medesimo.
La Suprema corte, avvalora i principi sopra esposti attraverso il richiamo a due precedenti sentenze, ovvero la n. 17652/2007 e la n. 6900/1995.
Nella prima, del 13.08.2007 n. 17652, avente ad oggetto “Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Forma – Consegna al lavoratore del libretto di lavoro con l’indicazione della data di cessazione del rapporto – Manifestazione della volontà di cessazione del rapporto – Configurabilità – Efficacia del recesso”, viene sancito che in tema di forma scritta del licenziamento quale condizione necessaria a pena di inefficacia, il datore di lavoro non è tenuto ad adottare forme “sacramentali” per comunicare la volontà del licenziamento, in quanto esso può essere comunicato al lavoratore anche in forme indirette purchè chiare. Quindi, la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore del libretto di lavoro, con l’annotazione della data di licenziamento, ed accompagnato dalla lettera di trasmissione contenente la volontà del datore di recedere dal rapporto lavorativo, deve essere considerato come atto scritto di recesso con decorrenza dalla data della consegna.
Analogamente con la seconda, e cioè la nr. 6900 del 1995, la Suprema Corte sancisce che, in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro nessuna forma “sacramentale” e che la volontà di licenziare poteva essere comunicata al lavoratore anche in forme indirette purchè chiare, la consegna al lavoratore dell’atto contenente la liquidazione delle indennità ivi comprese quelle di fine rapporto, contiene di per sé l’effettiva volontà di attuare il licenziamento, con la conseguenza che dalla data di consegna di tale documentazione decorre il termine per impugnare il medesimo.
Infine, “La corte ha precisato:
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